In data 4 marzo, con sentenza N. 01557/2021 REG.RIC. , il Tar del Lazio si è espresso a favore dei ricorrenti nel ricorso intentato da Fabrizio Salvucci, Giuseppe Giorgio Stramezzi, Riccardo Szumsky e Luca Poretti contro il ministero della Salute e l’Aifa, Agenzia Italiana del Farmaco.
Dal testo dell’Ordinanza viene proposto dai suddetti ricorrenti l’annullamento della regola che imponeva solamente alcuni trattamenti medici domiciliari nel trattamento dei casi Covid: «per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della nota Aifa del 9 dicembre 2020 recante “principi di gestione dei casi covid19 nel setting domiciliare” nella parte in cui nei primi giorni di malattia da Sars-covid, prevede unicamente una “vigilante attesa” e somministrazione di fans e paracetamolo, e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da covid».
La sentenza riporta: «A una valutazione sommaria propria della fase cautelare, il ricorso appare fondato, in relazione alla circostanza che i ricorrenti fanno valere il proprio diritto/dovere, avente giuridica rilevanza sia in sede civile che penale, di prescrivere i farmaci che essi ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza, e che non può essere compresso nell’ottica di una attesa, potenzialmente pregiudizievole sia per il paziente che, sebbene sotto profili diversi, per i medici stessi»
Il Tar del Lazio quindi sospende i principi emanati che imponevano ai medici un trattamento domiciliare ‘seriale’, per ridare loro l’obiettività di occuparsi professionalmente di ogni caso secondo la propria coscienza di professionisti della medicina, prescrivendo a ciascun paziente quello che ritengono sia la migliore cura per la sua unicità come individuo.